I DPI , ovvero i Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni create con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.
A seconda del rischio corso durante la propria attività lavorativa è previsto l’utilizzo di diverse strumentazioni, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.
L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva. Andiamo a vedere ora cosa sono nello specifico i DPI.
DPI: cosa sono?
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) stabilisce che i DPI in ambito lavorativo debbano rispettare le norme previste dal D.Lgs. 475/92: l’art.74 dà la seguente definizione di Dispositivi di Protezione Individuale:
"Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:
- essere adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
- essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.
Prima di andare a vedere, nel dettaglio, quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale, è bene evidenziare subito quali attrezzature e strumentazioni vanno escluse da tale definizione:
- indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
- attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
- attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
- materiali sportivi;
- materiali per l’autodifesa o dissuasione;
- apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Le categorie dei DPI
I DPI vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.
DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l’effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore.
DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.
DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.).
In questa categoria rientrano i Dispositivi di Protezione Individuale:
- per protezione respiratoria (filtranti);
- isolanti;
- per ambienti molto caldi (+ di 100°C) o molto freddi (da -50°C in giù);
- contro le aggressioni chimiche;
- contro le cadute dall’alto;
- per protezione dal rischio elettrico.
Attività lavorative sottoposte all’utilizzo di DPI di terza categoria sono, ad esempio, quelle che operano in spazi confinati o lavori in quota.
In generale, i DPI possono essere classificati anche in base alla tipologia di protezione, che può essere:
- degli arti superiori
- degli arti inferiori
- di occhi e viso
- dell’udito
- del capo
- delle vie respiratorie
- del corpo e della pelle
- dalle cadute dall’alto
- per la visibilità.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
Il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08.
In base a quanto definisce il Testo Unico, egli deve:
- occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
- individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI (in particolare per quanto riguarda l’uso, l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore);
- occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
- assicurare l’efficienza e le condizioni d’igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
- destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
- assicurare un’adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito, deve essere documentato e verificato.
Quali sono gli obblighi del lavoratore?
Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi, stabiliti anch’essi dal Testo Unico:
- sottoporsi al programma di informazione e addestramento e utilizzare i DPI conformemente a quanto appreso;
- avere cura dei DPI messi a disposizione del datore di lavoro, senza apporvi alcuna modifica;
- segnalare eventuali difetti o inconvenienti;
- al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali per la loro riconsegna.